Art. 9.

      1. Nel fissare l'importo della pensione o del risarcimento a un lavoratore pubblico o privato si deve sempre tenere conto delle mancate entrate future causate dalla cessata attività o dalle capacità residue che possono influire negativamente sull'attività lavorativa e sulla carriera.

 

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      2. Non possono essere effettuate trattenute di alcun genere sui redditi eventualmente derivanti da attività lavorativa svolta dall'invalido e compatibile con le sue capacità residue.